Art. 22.
(Divieto di discriminazione).
1. Lo stato di coniuge o di parte di un'unione civile non può essere per la
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persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.
2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la personalità dell'individuo e ne promuove il pubblico rispetto.